È possibile pubblicare su un sito scolastico istituzionale link a social network non intestati alla scuola?

In generale non è opportuno inserire sul sito istituzionale della scuola link a profili o canali social (Facebook, Instagram, YouTube, ecc.) che non siano ufficialmente riconducibili all’istituto.

Aspetti da considerare

📌 Profilo giuridico e responsabilità

  • 🟦 Inserire link a pagine non ufficiali può generare confusione sull’autorevolezza delle informazioni.
  • 🟦 L’istituto rischia responsabilità indirette per contenuti non controllati.
  • 🟦 Possibili criticità nella tutela dell’immagine dell’amministrazione.

📌 Privacy e protezione dei dati (GDPR)

  • 🟩 Collegare il sito a profili non ufficiali può comportare trattamenti di dati non controllati.
  • 🟩 Rischio di pubblicazione di immagini di minori senza adeguate autorizzazioni.
  • 🟩 Mancanza di trasparenza su informative e consensi.

📌 Trasparenza e comunicazione istituzionale

  • 🟧 Le comunicazioni del sito devono essere ufficiali, verificabili e coerenti con il piano di comunicazione.
  • 🟧 I social possono essere utilizzati solo se:
    • 🟧 sono istituiti formalmente dalla scuola;
    • 🟧 autorizzati dal Dirigente Scolastico;
    • 🟧 gestiti da un referente responsabile;
    • 🟧 conformi alle policy interne e alla normativa vigente.

Quando è possibile inserire i link

  • 🟦 Pagine o canali social ufficiali dell’istituto.
  • 🟦 Profili deliberati dagli organi competenti.
  • 🟦 Canali che riportano chiaramente nome, logo e riferimenti della scuola.

Quando è sconsigliato

  • 🟥 Link a profili personali di docenti.
  • 🟥 Pagine non ufficiali di plesso.
  • 🟥 Gruppi spontanei di genitori o studenti.
  • 🟥 Canali creati senza autorizzazione formale.

Un sito scolastico istituzionale deve garantire affidabilità, sicurezza e conformità normativa. Per questo, i link ai social network sono ammissibili solo se ufficiali e gestiti secondo regole chiare e trasparenti.

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