In generale non è opportuno inserire sul sito istituzionale della scuola link a profili o canali social (Facebook, Instagram, YouTube, ecc.) che non siano ufficialmente riconducibili all’istituto.
Aspetti da considerare
📌 Profilo giuridico e responsabilità
- 🟦 Inserire link a pagine non ufficiali può generare confusione sull’autorevolezza delle informazioni.
- 🟦 L’istituto rischia responsabilità indirette per contenuti non controllati.
- 🟦 Possibili criticità nella tutela dell’immagine dell’amministrazione.
📌 Privacy e protezione dei dati (GDPR)
- 🟩 Collegare il sito a profili non ufficiali può comportare trattamenti di dati non controllati.
- 🟩 Rischio di pubblicazione di immagini di minori senza adeguate autorizzazioni.
- 🟩 Mancanza di trasparenza su informative e consensi.
📌 Trasparenza e comunicazione istituzionale
- 🟧 Le comunicazioni del sito devono essere ufficiali, verificabili e coerenti con il piano di comunicazione.
- 🟧 I social possono essere utilizzati solo se:
- 🟧 sono istituiti formalmente dalla scuola;
- 🟧 autorizzati dal Dirigente Scolastico;
- 🟧 gestiti da un referente responsabile;
- 🟧 conformi alle policy interne e alla normativa vigente.
Quando è possibile inserire i link
- 🟦 Pagine o canali social ufficiali dell’istituto.
- 🟦 Profili deliberati dagli organi competenti.
- 🟦 Canali che riportano chiaramente nome, logo e riferimenti della scuola.
Quando è sconsigliato
- 🟥 Link a profili personali di docenti.
- 🟥 Pagine non ufficiali di plesso.
- 🟥 Gruppi spontanei di genitori o studenti.
- 🟥 Canali creati senza autorizzazione formale.
Un sito scolastico istituzionale deve garantire affidabilità, sicurezza e conformità normativa. Per questo, i link ai social network sono ammissibili solo se ufficiali e gestiti secondo regole chiare e trasparenti.