
1. La scuola può pubblicare foto o video degli studenti sul sito istituzionale?
Sì, la pubblicazione è possibile nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Nella maggior parte dei casi, la base giuridica è il consenso preventivo dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale. La pubblicazione senza consenso è ammessa solo quando gli studenti non sono identificabili e l’immagine rientra in attività istituzionali documentate.
2. È necessario il consenso per ogni singola foto o video?
No. È sufficiente un consenso unico purché sia:
- specifico,
- informato,
- riferito a finalità determinate,
- collegato ai canali di pubblicazione indicati (es. sito istituzionale, social ufficiali).
Se cambiano finalità o canali, è necessario un nuovo consenso.
3. Devono firmare entrambi i genitori?
In caso di responsabilità genitoriale condivisa, è buona prassi raccogliere il consenso di entrambi. In alternativa, il genitore firmatario può dichiarare di agire anche per conto dell’altro, assumendosene la responsabilità.
4. Se lo studente ha più di 14 anni può firmare autonomamente?
No. Il minore di almeno 14 anni può esprimere autonomamente il consenso solo per i servizi della società dell’informazione (es. social network). Per la pubblicazione da parte della scuola è comunque necessario il consenso dei genitori.
5. Quali informazioni deve contenere il consenso?
Il consenso deve indicare chiaramente:
- finalità della pubblicazione,
- canali di diffusione (sito, social istituzionali, stampa locale),
- durata del trattamento (es. anno scolastico o fino a revoca),
- modalità di utilizzo delle immagini,
- diritto alla revoca in qualsiasi momento,
- diritti dell’interessato previsti dal GDPR.
6. È obbligatorio oscurare i volti in assenza di consenso?
Sì. Senza consenso, l’immagine non deve rendere identificabile lo studente. Se volto, contesto o altri elementi permettono l’identificazione, la foto non può essere pubblicata.
7. Le foto di gruppo richiedono il consenso di tutti?
Sì. Se gli studenti sono riconoscibili, è necessario il consenso per ciascun minore presente.
8. È sufficiente una liberatoria generica?
No. Serve un consenso specifico al trattamento dei dati personali (immagini e video), conforme al GDPR e collegato alle finalità istituzionali della scuola.
9. È possibile pubblicare immagini con studenti ripresi di spalle?
Sì, purché non siano identificabili. Se il contesto, la didascalia o altri elementi permettono comunque l’identificazione, serve il consenso.
10. Quali sono i rischi della pubblicazione senza consenso?
La pubblicazione non autorizzata può comportare:
- richiesta di rimozione immediata,
- segnalazione al Garante,
- sanzioni amministrative,
- responsabilità civile per violazione del diritto all’immagine.
11. Le famiglie vengono informate sui canali di pubblicazione?
Sì. L’informativa privacy indica chiaramente i canali utilizzati (sito web, social istituzionali, materiali informativi).
12. Come vengono conservati i consensi?
I moduli sono conservati in modo sicuro e documentato, nel rispetto del principio di accountability previsto dal GDPR.
13. Le immagini possono essere pubblicate anche sui social ufficiali della scuola?
Sì, ma solo se questa possibilità è espressamente indicata nel consenso.
14. Il sito della scuola prevede una sezione privacy dedicata?
Sì. La privacy policy del sito descrive le modalità di trattamento dei dati personali, incluse immagini e video.
15. Cosa accade se un genitore chiede la rimozione di un’immagine?
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. La scuola provvede tempestivamente alla rimozione dai propri canali ufficiali.
16. Cosa significa che la pubblicazione può rientrare in “attività istituzionali documentate”?
Significa che la pubblicazione:
- riguarda attività didattiche, educative o progettuali previste dal PTOF o dalla comunicazione istituzionale,
- non ha finalità commerciali o promozionali,
- non comporta l’identificazione degli studenti.
Esempi pubblicabili senza consenso:
- studenti di spalle,
- mani al lavoro su un progetto,
- immagini di ambienti scolastici con studenti non riconoscibili.
Se anche un solo studente è identificabile, serve il consenso.
17. Le foto scattate durante eventi pubblici (recite, saggi, open day) richiedono il consenso?
Sì. Il carattere “pubblico” dell’evento non elimina la necessità del consenso se gli studenti sono riconoscibili.